Processo tributario – Prescrizione – Interruzione – Atti interruttivi – Riconoscimento del diritto -Istanza di rateazione – Interruzione della prescrizione – Rilevanza – Intenzione ricognitiva -Necessità – Esclusione.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 1119/2024,
depositata il 19/02/2024 – Pres. Pannullo, Rel. Pieroni.

SINTESI DELLA SENTENZA
La domanda di rateazione di un debito con una pubblica amministrazione costituisce un tacito atto
di riconoscimento del credito altrui, con la conseguente applicabilità dell’art. 2944 c.c., secondo cui
il riconoscimento del diritto del creditore, fatto dal debitore, interrompe anche la prescrizione.
COMMENTO
La sentenza in esame offre un interessante spunto di riflessione in ordine alla validità,
dell’istanza di rateazione, quale atto di riconoscimento del credito erariale, con
conseguente interruzione della prescrizione.
La C.G.T. ha rigettato l’appello del contribuente, che aveva, tra gli altri, eccepito la
prescrizione di una serie di cartelle di pagamento, in quanto dall’estratto di ruolo, risultava,
nella parte “Elenco provvedimenti”, indicata la presenza della voce “Rateazione”.
La C.G.T. ha così ritenuto che la domanda di rateazione di un debito con una pubblica
amministrazione costituisca un tacito atto di riconoscimento del credito altrui, con la
conseguente applicabilità dell’art. 2944 c.c.
In materia fiscale l’art. 19 d.P.R. 602/1973 disciplina la dilazione del pagamento, che viene
disposta dall’ADER su richiesta del contribuente.
L’istanza non preclude la possibilità al contribuente di impugnare la pretesa, tant’è che
l’art. 19 c. 3 bis d.P.R. 602/1973 (inserito dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 4), d.lgs.n.
159/2015) regolamenta l’ipotesi della sospensione della riscossione, a seguito di
provvedimento amministrativo o giudiziario, emesso in relazione alle stesse somme che
costituiscono oggetto della rateazione.
Dunque la presentazione dell’istanza di rateazione non costituisce per se stessa atto tacito
di riconoscimento del credito altrui, e la contestazione dell’an della pretesa tributaria è ben
possibile, sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di
pagamento (Cass. Ord. n. 19401/2022).
Il contribuente, infatti, salvo riservarsi l’impugnazione dell’atto nelle sedi preposte,
potrebbe avere interesse a beneficiare degli effetti positivi della rateazione; a seguito della
presentazione della rateazione non possono infatti essere iscritti nuovi fermi amministrativi
e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive (art. 19 c. 1 quater
d.P.R. 602/1973).
E’ stato cosi affermato che in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del
contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi
indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice
riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della
procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di
rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an
debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi
estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3414/2024, Cass. n. 3347/2017).
Pare dunque di poter concludere che la presentazione di istanza di rateizzazione non
costituisce acquiescenza alla pretesa impositiva.
Diversi sono, invece, gli effetti che l’istanza di rateazione produce in ordine alla
prescrizione.
Precisamente la stessa comporta, per l’Amministrazione, la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza (art. 19 c. 1 quater lett. a) d.P.R. 602/1973); per il contribuente,
integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944
(Cass. Ord. n. 19401/2022).
E’ stato così precisato che la domanda di rateazione, benché corredata dalla formula di
salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un
riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della
prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non
richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e
la consapevolezza dell’esistenza del debito (Cass. civ., Ord. n. 9221/2024).
La conseguenza che se ne fa discendere è che il contribuente, a seguito della
pesentazione dell’istanza di rateazione, non può, in sede contenziosa, eccepire la
mancata conoscenza delle cartelle oggetto di rateazione (e degli atti impositivi
presupposti).
E’ stato affermato che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle
di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto
interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di
utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti
(Cass., Ord. n. 3414/2024).
L’assunto tuttavia appare non considerare le ipotesi di cui all’art. 12 c. 4 bis d.P.R.
602/1973 per cui il contribuente potrebbe impugnare direttamente il ruolo e la cartella di
pagamento, che si assume invalidamente notificata, e, proprio per arginare i pregiudizi che
gli derivano dall’iscrizione a ruolo (per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle
procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati; nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) potrebbe
decidere, nelle more del contenzioso e dell’accertamento del merito, di preSentenza n:are
istanza di rateazione ed evitare così il pericolo di eventuali procedure esecutive (art. 19 c.
1 quater).
In tal caso dovrebbe escludersi dall’istanza di rateazione il valore di presunzione di
riconoscimento delle cartelle impugnate, tanto più che l’indagine diretta a stabilire se una
dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei
poteri del giudice di merito (Cass. Ord. n. 3414/2024).
Va comunque detto che l’istanza di rateazione va presentata all’ADER mentre in caso di
notifica diretta del ruolo, e di contestazione della pretesa nel merito, l’azione è diretta nei
confronti del soggetto titolare del credito. Pertanto non sarebbe soddisfatto il dettato
dell’art. 2944 c.c, secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Roberto Ferri
Donatella Di Gregorio


Riferimenti normativi: art. 19 d.P.R. 602/1973, art. 10, comma 1, lett. a), n. 4), d.lgs.24 settembre
2015, n. 159, art. 12 c. 4 bis d.P.R. 602/1973, art. 2937, 2944 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 19401/2022, Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672, Cass.
civ., Sez. I, Ordinanza, 08/04/2024, n. 9221, Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, Cass. 24555/2010,
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3414, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/12/2020, n.
27371, Cass., sez.l., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L,
29/12/2015, n. 26013, Cass. n. 11338/2023, Cass. n. 27672/2020, Cass. n. 19401/2022, Cass. nn.
12735/2020 e 5549/2021.
Prassi: Ris. 11.01.2007 n. 2/E; Circ. 01.10.2003 n. 52/E, Ris. 08.02.2001 n. 20/E.

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