Processo tributario – Giudice del rapporto tributario – Atto impositivo legittimo – Superabile secontribuente dimostra sussistenza presupposti agevolazione – Finanza Locale – IMU Avviso diaccertamento – agevolazioni – Sussistenza presupposti – Dimostrazione in giudizio –Riconoscibilità.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 17 – Sentenza n. 1123/2024,
depositata il 19/02/2024 – Pres. Pannullo, Rel. Frettoni.


SINTESI DELLA SENTENZA
Il giudice tributario non è soltanto giudice dell’atto, ma è giudice del rapporto tributario, la sua è
una giurisdizione non di mera legittimità e di annullamento, ma di merito (cfr. Cass. V n.
27560/2018), sicché, ove un contribuente in sede contenziosa dimostri la sussistenza dei presupposti
per un’esenzione o riduzione rispetto all’obbligazione tributaria oggetto di un atto impositivo (pur
formalmente legittimo), tale sussistenza non può essere disconosciuta, salvo che il contribuente
abbia trascurato oneri procedurali a lui imposti in sede normativa con effetti decadenziali dal diritto
all’agevolazione (cfr. in tema di IMU Cass. V n. 28931/2023).
Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, i Giudici hanno riconosciuto l’agevolazione
IMU, per il periodo d’imposta 2015, per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo d’imposta al parente in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione
principale, in virtù di contratto registrato all’Agenzia delle Entrate, pur in difetto di apposita
dichiarazione (art. 13 c. 3 d.l. 201/2011 conv. l. 214/2011).
COMMENTO
L’art. 13 c. 3 lett. a) dl 201/2011 conv. l. 214/2011 (Modificato dall’art. 1 legge del
28/12/2015 n. 208, in vigore dal 01.01.2016) prevedeva la riduzione del 50 per cento della
base imponibile ai fini IMI per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzavano come abitazione principale, a
condizione che il contratto fosse registrato e che il comodante possedesse un solo
immobile in Italia e risiedesse anagraficamente nonchè dimorasse abitualmente nello
stesso comune in cui era situato l’immobile concesso in comodato; ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione il soggetto passivo era tenuto ad attestare il possesso dei requisiti in
apposita dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23.
L’orientamento del superamento dell’obbligo dichiarativo formale, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione in questione, ha trovato il suo fondamento nel principio della leale
collaborazione e della buona fede, sancito dalla l. 7 luglio 2000. n. 212, art. 10, comma 1,
lì dove l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per
il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del
contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da
documentazione in possesso dell’ente impositore (Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n.
12304; Cass., Sez. 5″, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5″, 28 marzo 2019, nn. 8627,
8628 e 8629; Cass., Sez. 5″, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5″, 18 luglio 2019, n.
19316; Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2021, n. 18446), sempre che l’adempimento formale non
sia prescritto dal legislatore “a pena di decadenza” dal trattamento agevolato.
Va quindi precisato che l’art. 3-quater del dl 34/2019 conv. l. n. 58 del 28/06/2019 ha però
eliminato l’obbligo dichiarativo, di cui all’art. 13 c. 3 lett. 0a) dl 201/2011, per gli immobili
concessi in comodato per cui, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, non è più obbligatorio
preSentenza n:are la dichiarazione IMU/TASI per attestare il possesso dei requisiti
prescritti dalla legge, al fine di accedere alle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili
concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado o locati a canone concordato,
fermo restando l’obbligo di registrazione dei contratti di comodato d’uso e di locazione a
canone concordato, nonché gli altri requisiti e condizioni prescritti dal legislatore.
Roberto Ferri
Donatella Di Gregorio

Riferimenti normativi: l. 7 luglio 2000. n. 212, dl 201/2011 conv. l. 214/2011, modificato dall’art. 1
legge del 28/12/2015 n. 208, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dl 34/2019 conv. L. n. 58 del 28/06/2019.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5″, 15 marzo
2019, n. 7414; Cass., Sez. 5″, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5″, 10 maggio
2019, n. 12485; Cass., Sez. 5″, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2021, n. 18446.
Prassi: Ministero dell’economia e delle finanze – Circolare 03/06/2015, n. 2/D, Ministero
dell’economia e delle finanze – Nota 29/01/2016, n. 2472, Ministero dell’economia e delle finanze –
Circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF.

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