Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 18 – Sentenza n. 1526/2025,
depositata il 07/03/2025 – Pres. Coletta, Rel. Aquino.
SINTESI DELLA SENTENZA
Si controverte su avviso di accertamento Imu per l’anno 2015 emesso dal Comune di Terracina in
relazione ad un immobile dichiarato di interesse storico, ai sensi dell’art. 55 ss T.U. 29/10/1999 n. 490,
con Decreto del Ministero del 22/04/1995; di tale qualità è data evidenza nell’atto di acquisto,
regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L’Ente locale non ha riconosciuto l’agevolazione Imu prevista per gli immobili di interesse storico in
quanto la contribuente non ha presentato la relativa dichiarazione.
Successivamente al deposito della sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso della contribuente, il Comune di Terracina ha però emesso una nota con la quale ha invitato il Settore Entrate a voler annullare in autotutela l’accertamento impugnato, avendo l’Ufficio contezza dell’effettiva qualità dell’immobile oggetto di accertamento, anche per effetto delle sentenze favorevoli nel frattempo intervenute nei confronti dell’altro comproprietario dell’immobile, che avevano annullato gli analoghi avvisi di accertamento a questi notificati per IMU anni 2014 e 2015.
La C.G.T. di II grado del Lazio ha dunque accolto l’appello della contribuente ed annullato l’atto
impugnato, riconoscendo la capacità espansiva del giudicato esterno anche in relazione ai rapporti di
durata, quale espressione della esigenza di certezza e del superiore principio del ne bis in idem, che regola il caso concreto.
COMMENTO
La sentenza in commento offre diversi spunti di riflessione. In primo luogo viene in rilievo il regime fiscale dei fabbricati di interesse storico o artistico, individuati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che ha abrogato il precedente d. lgs. 490/1999), per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu (art. 1, comma 747, lett. a), l. n. 160/2019; art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011).
Per beneficiare di questa agevolazione il contribuente ha l’onere di presentare la dichiarazione Imu (art. 13 c. 12 ter l. 201/2011), ma se il Comune è già a conoscenza della natura storica dell’immobile e, quindi, delle condizioni che danno diritto alla riduzione, la dichiarazione non è dovuta (art. 1, comma 747, l. n. 160/2019).
Rileva a tal fine la normativa pubblicistica per cui l’accertamento in ordine all’interesse storico del bene (art. 10 c. 3 lett. a) d. lgs. 42/2004), effettuato in conformità agli indirizzi generali (art. 12 c. 2 d. lgs. 42/2004), costituisce dichiarazione di interesse ed il relativo provvedimento è trascritto nelle forme di legge, restando il bene definitivamente sottoposti alla tutela.
Nel caso di specie si trattava di bene immobile il cui interesse storico era stato dichiarato con Decreto Ministeriale, riportato nell’atto di acquisto e trascritto in conservatoria, pertanto agevolmente riscontrabile da parte del Comune di Terracina.
La contribuente non aveva dunque l’onere dichiarativo, ai fini della fruizione dell’agevolazione Imu, essendo le informazioni in ordine alla qualità del bene già in possesso dell’Amministrazione Pubblica (art. 6 c. 4 l. 212/2000).
Su tale premesse lo stesso Ente aveva invitato il Settore Entrate ad annullare in autotutela l’avviso di accertamento impugnato, riconoscendo la manifesta illegittimità ed infondatezza della pretesa dell’atto di imposizione (art. 10 quater l. 212/2000).
Oggi la materia sarebbe regolamentata dall’art. 10-quater della l. 212/2000, che prevede espressamente l’ipotesi autotutela obbligatoria, nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, volta a “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto”, nonché a ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, anche con intenti deflattivi del contenzioso (Circ. 07.11.2024 n. 21/E).
Partendo da tali premesse la Corte di Giustizia Tributaria ha focalizzato l’attenzione sulla capacità espansiva del giudicato esterno (art. 2909 c.c.), in ordine alla spettanza dell’agevolazione Imu, riconosciuta all’altro comproprietario dell’immobile di interesse storico, trattandosi di questioni di fatto e di diritto comuni ed entrambi i titolari del bene. Infatti, è principio consolidato quello per cui, nel processo tributario, l’efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2025, n. 15938).
Nel caso di specie non v’è dubbio che il carattere di “interesse storico” del bene, essendo una qualifica giuridica preliminare per l’applicazione dell’agevolazione Imu (riduzione della base imponibile), rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, dal carattere durevole, tale da valere per una pluralità di periodi d’imposta e, dunque, da assumere carattere tendenzialmente permanente.
La Cassazione è conforme nel ritenere che nel processo tributario, l’efficacia del giudicato esterno può valere nei tributi ad attuazione periodica, tra l’altro e prima di tutto, alla condizione che si tratti di elementi costanti del rapporto di imposta (Cass. civ., Sez. V, 04/04/2022, n. 10673; Cass. Sez. V Ord. N. 9710/2018).
Tale posizione risponde all’insegnamento della Cassazione SS UU n. 13916/2006, pure riportato nella motivazione della sentenza in commento, per cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono
carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei
presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta”.
Donatella Di Gregorio
Riferimenti normativi: d. lgs. 490/1999; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 1, comma 747, lett. a), l. n. 160/2019; art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011; art. 6 l.. 212/2000.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2025, n. 15938 Cass. SS UU n.
13916/2006, Cass. civ., Sez. V, 04/04/2022, n. 10673, Cass. Sez. V Ord. N. 9710/2018, Cass. Sez. V Sent. n. 21395/2017, Cass. Sez. V Sent. n. 25762/2014.
Prassi: Agenzia delle Entrate – Circolare 07/11/2024, n. 21/E Istruzioni operative agli Uffici in
materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10-
quinquiesdello Statuto dei diritti del contribuente.