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La Corte Costituzionale, con sent. n. 85/2026 dep. il 19.05.2026, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c. in relazione agli artt. 3 e 97 e all’art. 111 Cost., e non fondate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost.
Conferma l’applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei crediti erariali, quale frutto di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione n. 23397 del 2016).
Il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 2948,numero 4), cod. civ. è un termine riferito esclusivamente alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e l’interesse del creditore si soddisfa mediante l’esecuzione ripetuta.
In quest’ultimo ambito rientrano i tributi locali, nei quali il rapporto di credito è caratterizzato da «una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento» solo per effetto del prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall’ente impositore o dal beneficio che questi concede.
Per i tributi erariali, invece, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni osta a che sia affermata la natura periodica della prestazione, poiché il credito deriva, anno per anno, da una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi.